L’eventuale utilizzo arbitrario del collare elettronico sul proprio cane integra il reato di “maltrattamento di animali” (art. 727 cod. pen). Tale strumento correttivo è infatti legittimo solo in presenza di animali aggressivi o comunque problematici, non anche nei casi di cani equilibrati e di buona indole.
E’ quanto stabilito dalla Cassazione con una recentissima sentenza, nella quale ha condannato un 38nne per aver detenuto il proprio cane in condizioni incompatibili con la sua natura e produttive di gravi sofferenze, soprattutto per mezzo del collare elettronico.L’animale, sottoposto ad accertamenti atti a verificarne lo stato di salute e il profilo psicologico, non è risultato affetto da criticità comportamentali tali da giustificare l’impiego del suddetto collare. ( così Cass. sent. n. 38034 del 17.09.2013.)
Il collare elettrico, in genere, viene utilizzato nelle attività di “addestramento” e con funzione “antiabbaio”. Funziona rilasciando delle vibrazioni sull’animale, delle quali è possibile stabilire il numero e l’intensità.
La commercializzazione e l’utilizzo di questo strumento sono sempre stati al centro di un accesso dibattito, ma attualmente,non sussiste una legge che espressamente lo vieti.
Ne è vietato, tuttavia, un “utilizzo distorto o inappropriato”, tale da risultare effettivamente dannoso per l’animale. Per esempio, si può dire che il proprietario del cane ne abusi quando utilizza le scosse elettriche con frequenza e intensità troppo elevate oppure quando ne fa uso senza che ve ne sia reale necessità.
In questi casi lo “strumento correttivo” si trasforma in uno strumento di crudeltà, integrando il reato di maltrattamento di animali!
Foggia, 19 settembre 2013 Avv. Eugenio Gargiulo
Il latrato del cane, quando provochi disturbo nelle ore del riposo, può essere una fonte di responsabilità penale e civile per il proprietario!
Ormai gli animali sono “entrati” a pieno titolo nelle case degli italiani.
La recente “riforma del condominio”, per esempio, ha escluso la possibilità che i regolamenti condominiali possano vietare la presenza di animali negli appartamenti dei proprietari.
Inoltre, la Cassazione ha, ormai, riconosciuto il “diritto di abbaiare” del cane. Si tratta – secondo la Suprema Corte – di un diritto esistenziale ( in tal senso vedasi Cass. sent. n. 3348 del 28.03.1995; n. 5578 del 4.06.1996; n. 3000 del 28.03.1997)
Ma anche il riposo è un bene tutelato dalla legge e, in particolare, dalle norme del codice penale (art. 659 cod. pen).. Che fare, dunque, se i due interessi vengono tra loro in contrasto?
Ebbene, secondo la Cassazione, il proprietario dell’animale ha comunque l’obbligo di impedire che quest’ultimo disturbi il riposo delle altre persone. Altrimenti scatta il reato per il proprietario.
Dunque, qualora gli inviti al vicino affinché si prenda adeguata cura dell’animale rimangano privi di riscontro, è possibile “querelare” il proprietario del cane ai sensi del codice penale, che sanziona chi disturba le occupazioni o il riposo delle persone, anche suscitando o non impedendo gli strepiti di animali.
Se poi non si è contenti di vedere la fedina penale del vicino “macchiata”, ma si vuole anche ottenere un risarcimento del danno, è anche possibile agire con una azione civile di indennizzo, ex art 2052 c.c. (oppure, per la medesima finalità, costituirsi “parte civile” nel relativo processo penale). La legge, infatti, stabilisce che l’inquinamento acustico provocato dal latrato insistente del cane può configurare un fatto illecito che giustifica la richiesta di risarcimento del danno.
Foggia, 23 ottobre 2013 Avv. Eugenio Gargiulo
La sentenza del Tribunale di Lucca n.2431/09 fa propri una serie di concetti in materia di uso di strumenti di correzione ed addestramento cani con particolare riferimento ai collari elettrici assolvendo dall’accusa di maltrattamento un venditore di tali strumenti.
Come è noto i collari elettrici da addestramento sono stati considerati, a più riprese, strumenti atti a infliggere gravi sofferenze agli animali a prescindere dal modo di utilizzazione.
Normative Ministeriali o Regionali hanno a più riprese disposto il divieto di utilizzo di tali strumenti nell’addestramento dei cani partendo da tale presupposto.
In materia si sono pertanto svolti molti processi penali dove veniva contestato, all’utilizzatore o al venditore dei collari elettrici da addestramento, la violazione dell’art. 544 ter C.p. o dell’art. 727 C.p. a seconda che venisse ravvisato dolo o colpevolezza nel soggetto ritenuto responsabile.Con estrema ragionevolezza la sentenza del Tribunale di Lucca, così come la Corte di Cassazione (Cass. 15061 / 07 ), hanno ribadito che unico elemento da valutare sia il comportamento attuato dall’utilizzatore dello strumento usato per l’addestramento e l’eventuali sofferenze effettivamente inflitte e non presunte.
Il collare elettrico da addestramento non è uno strumento illecito, ma la violazione delle norme penali può conseguire solo dall’ abuso dello stesso, così come può accadere per tutti gli strumenti usati per addestramento degli animali.
Tali principi dovranno essere considerati dal legislatore,Statale e Regionale, in modo che non siano adottate norme generiche di divieto d’uso di alcuni strumenti di addestramento, con particolare riferimento ai collari elettrici, ma che siano valutati i comportamenti di volta in volta posti in essere dai soggetti .
In tal senso dovrà essere interpretato anche l’art. 11 comma 2 Legge Regionale Toscana n. 59 / 2009 Che vieta l’uso di collari elettrici nel contesto di una prescrizione normativa che fa riferimento a comportamenti violenti o costrittivi nei confronti degli animali.
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